Art. 72 
 
                      Autorizzazioni temporanee 
 
    1. In occasione di riunioni straordinarie di  persone  il  comune
nel cui  territorio  si  svolge  la  manifestazione  puo'  rilasciare
l'autorizzazione per  lo  svolgimento  temporaneo  dell'attivita'  di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
    2.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1   e'
subordinato  alla  verifica  del  possesso  da  parte  del   soggetto
richiedente dei requisiti di cui  agli  articoli  65  e  66,  nonche'
all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del  rispetto  delle
norme igienico-sanitarie. 
    3.  Le  autorizzazioni  temporanee  non  possono   avere   durata
superiore a quella della manifestazione e  hanno  validita'  solo  in
relazione  ai  locali  o  ai  luoghi   nei   quali   si   svolge   la
manifestazione.