Art. 72 Autorizzazioni temporanee 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione puo' rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66, nonche' all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validita' solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.