Art. 73 
 
             Disposizioni per i distributori automatici 
 
    1.   L'installazione   di   distributori   automatici   per    la
somministrazione di  alimenti  e  bevande  in  locali  esclusivamente
adibiti a tale attivita' e' soggetta  alle  disposizioni  concernenti
l'autorizzazione degli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69. 
    2.  E'  vietata  la  somministrazione  di  bevande  alcoliche  di
qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.