Art. 74 
 
                  Esercizio di attivita' accessorie 
 
    1.   L'autorizzazione   di   cui    all'articolo    69    abilita
all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti
in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonche'  di  giochi
previsti dalle normative vigenti.