Art. 75 
 
                             Subingresso 
 
    1. Il subingresso in proprieta'  o  in  gestione  dell'attivitae'
soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede  l'esercizio  anche
ai  fini  di  cui  all'articolo  63,  comma   3,   e   determina   la
reintestazione dell'autorizzazione nei confronti  del  subentrante  a
condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e
che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli
65 e 66. 
    2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se  si  tratta
di un'impresa esercitata in forma  societaria,  colui  che  subentra,
puo' richiedere  la  reintestazione  dell'autorizzazione  continuando
l'attivita' nei trecentosessantacinque giorni  successivi  alla  data
della morte. Tale termine puo' essere prorogato di altri sei mesi per
ragioni non  imputabili  all'interessato.  Entro  lo  stesso  termine
l'interessato  deve  essere  in  possesso  del   requisito   di   cui
all'articolo 66, comma 1.  L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  puo'
ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il
rappresentante esercente risulta privo dei requisiti  morali  di  cui
all'articolo 65.