Art. 76 
 
                     Revoca delle autorizzazioni 
 
    1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 69 sono revocate quando: 
      a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga  in  caso  di
comprovata necessita' e su motivata istanza, non  attivi  l'esercizio
entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attivita' per
un periodo superiore a dodici mesi; 
      b) il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 65; 
      c)  venga  meno  la  sorvegliabilita'  dei  locali  o  la  loro
conformita'  alle  norme  urbanistiche,  sanitarie,  di   prevenzione
incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca  e'  preceduta  da  un
provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'  per  una  durata  non
inferiore a tre giorni e non  superiore  a  novanta  giorni,  termine
entro il quale, salvo proroga in  caso  di  comprovata  necessita'  e
previa motivata istanza, il titolare puo'  ripristinare  i  requisiti
mancanti; 
      d) venga meno l'effettiva disponibilita' dei locali  nei  quali
si  esercita  l'attivita'  e  non  venga  richiesta,  da  parte   del
proprietario dell'attivita', l'autorizzazione al trasferimento in una
nuova sede nel  termine  di  sei  mesi,  salvo  proroga  in  caso  di
comprovata necessita' e previa motivata istanza; 
      e) il titolare dell'autorizzazione non osservi i  provvedimenti
di sospensione dell'autorizzazione; 
      f) in caso di subingresso, non si avvii l'attivita' secondo  le
modalita' previste nell'articolo 75. 
    2. I casi che costituiscono comprovata necessita' per le proroghe
di cui alle lettere a), c) e  d)  sono  individuati  dagli  indirizzi
generali di cui all'articolo 68. 
    3. La proroga non e' concessa in caso di: 
      a) mancata comunicazione di cui all'articolo 63,  comma  3  del
presente testo unico; 
      b) mancata  richiesta  delle  abilitazioni  igienico-sanitarie,
ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie; 
      c) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere
di sistemazione edilizia dei locali.