Art. 77 
 
                       Pubblicita' dei prezzi 
 
    1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione  deve  indicare
in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo
allo scopo,  il  prezzo  dei  prodotti  destinati  alla  vendita  per
asporto, esposti nelle vetrine, sul  banco  di  vendita  o  in  altro
luogo. 
    2. I prodotti sui quali il prezzo  di  vendita  al  dettaglio  si
trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri  ben  leggibili
sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
    3. Per i prodotti destinati alla somministrazione,  l'obbligo  di
esposizione dei prezzi e' assolto: 
      a)  per  quanto  concerne  le  bevande,  mediante  esposizione,
all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; 
      b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalita' di
cui alla lettera a), cui si aggiunge  l'obbligo  di  esposizione  del
menu'  anche  all'esterno  dell'esercizio,   o   comunque   leggibile
dall'esterno. 
    4.  Qualora,  nell'ambito  dell'esercizio,  sia   effettuato   il
servizio al tavolo,  il  listino  dei  prezzi  deve  essere  posto  a
disposizione  dei  clienti  prima  dell'ordinazione  e  deve  inoltre
indicare l'eventuale componente del servizio. 
    5.   Le   modalita'   di   pubblicita'   dei   prezzi   prescelte
dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e
facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme
aggiunte attribuibili al servizio.