Art. 77 Pubblicita' dei prezzi 1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo. 2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi e' assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalita' di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menu' anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno. 4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio. 5. Le modalita' di pubblicita' dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.