Art. 78 
 
                        Commissioni comunali 
 
    1. I comuni o le unioni di comuni  istituiscono  una  commissione
consultiva, presieduta da un rappresentante del comune,  composta  da
rappresentanti  delle  associazioni  dei  pubblici  esercizi,   delle
organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   del   settore,   delle
associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA. 
    2. La commissione di cui al comma 1 e'  nominata  dal  comune.  I
criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e  di
funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti  i
soggetti di cui al comma 1. 
    3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito: 
      a) alla programmazione dell'attivita' dei pubblici esercizi; 
      b) alla definizione dei criteri e delle norme generali  per  il
rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici  esercizi  e  alle
loro modificazioni; 
      c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attivita'; 
      d) ai programmi di apertura di  cui  al  titolo  III,  capo  I,
articolo 109.