Art. 79 
 
                  Coordinamento con le altre norme 
                  che regolano la somministrazione 
 
    1. Sono fatte integralmente salve le  disposizioni  di  cui  agli
articoli  86  e  110  del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),  le
disposizioni in materia di  sorvegliabilita'  dei  locali  adibiti  a
pubblici esercizi per la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
nonche' ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico
e sicurezza.