Art. 79 Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione 1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonche' ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.