Art. 80 
 
                              Sanzioni 
 
    1.  A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di  somministrazione   di
alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro  titolo
autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o  sospesa  o
decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e  66,  si
applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo  17  bis,
comma 1, del r.d. 773/1931. 
    2. Per ogni altra violazione  alle  disposizioni  della  presente
legge, si applica la sanzione amministrativa  prevista  dall'articolo
17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931. 
    3. Nelle fattispecie di cui ai commi  1  e  2,  si  applicano  le
disposizioni di cui  agli  articoli  17-ter  e  17-quater,  del  r.d.
773/1931. 
    4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e'  regolato
dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n.  90  (Norme  di  attuazione
della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema
penale). 
    5. Il  comune  e'  competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al
sistema penale), applica le sanzioni  amministrative  ed  introita  i
proventi.