Art. 56 

				 
                 Bilancio e patrimonio della Regione 

 
    1. La Regione ha un proprio bilancio,  secondo  quanto  stabilito
dalla legge regionale. 
    2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare. 
    3. Il bilancio di previsione, redatto in conformita' ai documenti
di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi  approvati
annualmente dal Consiglio regionale, e' presentato al consiglio entro
il 31 ottobre ed  e'  approvato  con  legge  regionale  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente. 
    4. In caso di mancata approvazione  del  bilancio  di  previsione
entro l'anno, il  Consiglio  regionale  avvia  obbligatoriamente  con
apposita legge l'esercizio provvisorio, per  un  massimo  di  quattro
mesi. 
    5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e
partecipati  dalla   Regione,   approvati   dai   rispettivi   organi
deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e  al
Consiglio regionale. 
    6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto  dei
bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e  partecipati  dalla
Regione. 
    7.  L'assestamento  di  bilancio  e'  approvato   dal   Consiglio
regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel  rispetto
dell'equilibrio di bilancio. 
    8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge  regionale
disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.