Art. 56 Bilancio e patrimonio della Regione 1. La Regione ha un proprio bilancio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale. 2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 3. Il bilancio di previsione, redatto in conformita' ai documenti di programmazione economica e finanziaria e agli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio regionale, e' presentato al consiglio entro il 31 ottobre ed e' approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro l'anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi. 5. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati contestualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. 6. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione. 7. L'assestamento di bilancio e' approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. La legge regionale disciplina la gestione del demanio e del patrimonio.