Art. 57 

				 
                      Rendiconto della Regione 

 
    1. Il rendiconto generale della Regione e' articolato in: 
      a) conto del bilancio; 
      b) conto generale del patrimonio. 
    2. Entro il 31 marzo di ogni  anno  il  Presidente  della  Giunta
regionale presenta al  Consiglio  regionale  il  rendiconto  generale
dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente. 
    3. Il consiglio esamina  e  approva,  con  legge,  il  rendiconto
generale secondo le norme della legge regionale di contabilita',  non
oltre  il  30  aprile  dell'anno  successivo  all'esercizio  cui   si
riferisce. Al  rendiconto  generale  e'  allegato  l'ultimo  bilancio
approvato dagli enti  e  organismi  dipendenti  e  partecipati  dalla
Regione.