Art. 57 Rendiconto della Regione 1. Il rendiconto generale della Regione e' articolato in: a) conto del bilancio; b) conto generale del patrimonio. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente. 3. Il consiglio esamina e approva, con legge, il rendiconto generale secondo le norme della legge regionale di contabilita', non oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale e' allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.