Art. 58 

				 
               Principi dell'organizzazione regionale 

 
    1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture  degli  uffici
regionali della giunta e del  consiglio  sono  stabiliti  sulla  base
della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri  di
flessibilita',    coordinamento    e    programmazione    dell'azione
amministrativa della Regione. 
    2. I dirigenti  operano  per  il  conseguimento  degli  obiettivi
assegnati e nel rispetto degli  indirizzi  e  delle  direttive  degli
organi regionali. 
    3. L'organizzazione amministrativa della Regione si  articola  in
una segreteria generale della  programmazione,  cui  e'  preposto  un
dirigente nominato  dalla  Giunta  regionale,  e  in  una  Segreteria
generale del  Consiglio  regionale,  cui  e'  preposto  un  dirigente
nominato dal consiglio stesso. L'incarico puo' essere conferito anche
a esperti e professionisti  estranei  all'amministrazione  regionale,
con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i  sei
mesi successivi  alla  fine  della  legislatura,  secondo  i  criteri
fissati dalla legge regionale.