Art. 58 Principi dell'organizzazione regionale 1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della giunta e del consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilita', coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione. 2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali. 3. L'organizzazione amministrativa della Regione si articola in una segreteria generale della programmazione, cui e' preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale, e in una Segreteria generale del Consiglio regionale, cui e' preposto un dirigente nominato dal consiglio stesso. L'incarico puo' essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.