Art. 61 Societa' regionali 1. La Regione puo' partecipare a societa', costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, puo' promuoverne la costituzione. 2. La partecipazione della Regione e' autorizzata con legge regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonche' i criteri per eventuali dismissioni. 3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che puo' intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e' comunque tenuto a riferire alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti.