Art. 61 

				 
                         Societa' regionali 

 
    1. La Regione puo' partecipare a societa',  costituite  ai  sensi
del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove
occorra, puo' promuoverne la costituzione. 
    2. La partecipazione  della  Regione  e'  autorizzata  con  legge
regionale, che ne determina presupposti, condizioni e misura, nonche'
i criteri per eventuali dismissioni. 
    3. La Regione partecipa all'assemblea  societaria  attraverso  il
Presidente della Giunta regionale, che puo' intervenire alle riunioni
anche per mezzo di  un  suo  delegato.  Il  Presidente  della  Giunta
regionale  o  suo  delegato  e'  comunque  tenuto  a  riferire   alla
competente commissione consiliare delle  decisioni  assunte  e  degli
atti compiuti.