Art. 62 Commissione di garanzia statutaria 1. La commissione di garanzia statutaria e' organo di consulenza e garanzia della Regione. E' formata da tre membri, eletti con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale, scelti tra esperti di fama nazionale e regionale di diritto costituzionale o amministrativo o regionale. 2. La commissione: a) decide in tema di legittimita' e ammissibilita' delle richieste di referendum abrogativo e consultivo e delle proposte legislative di iniziativa popolare; b) esprime parere in relazione a questioni di interpretazione statutaria e normativa su richiesta motivata del Presidente della Giunta, del presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, nonche' del Consiglio delle autonomie locali; c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale. 3. La legge regionale stabilisce la durata e le modalita' di funzionamento della commissione, ne determina l'autonomia regolamentare e funzionale, nonche' il trattamento economico dei componenti.