Art. 62 

				 
                 Commissione di garanzia statutaria 

 
    1. La commissione di garanzia statutaria e' organo di  consulenza
e garanzia della Regione. E' formata da tre  membri,  eletti  con  la
maggioranza dei due terzi dei  componenti  del  Consiglio  regionale,
scelti  tra  esperti  di  fama  nazionale  e  regionale  di   diritto
costituzionale o amministrativo o regionale. 
    2. La commissione: 
      a) decide  in  tema  di  legittimita'  e  ammissibilita'  delle
richieste di referendum abrogativo  e  consultivo  e  delle  proposte
legislative di iniziativa popolare; 
      b) esprime parere in relazione a questioni  di  interpretazione
statutaria e normativa su richiesta  motivata  del  Presidente  della
Giunta, del presidente del  Consiglio  regionale,  di  un  terzo  dei
componenti del  Consiglio  regionale,  nonche'  del  Consiglio  delle
autonomie locali; 
      c) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge regionale. 
    3. La legge regionale stabilisce la  durata  e  le  modalita'  di
funzionamento   della   commissione,   ne    determina    l'autonomia
regolamentare e funzionale,  nonche'  il  trattamento  economico  dei
componenti.