Art. 63 

				 
             Garante regionale dei diritti della persona 

 
    1. E' istituito il Garante regionale dei diritti  della  persona,
al fine di: 
      a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di  promozione,
di protezione e di mediazione, i  diritti  delle  persone  fisiche  e
giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; 
      b) promuovere, proteggere e  facilitare  il  perseguimento  dei
diritti dei minori d'eta' e  delle  persone  private  della  liberta'
personale. 
    2. La legge disciplina i criteri e  i  requisiti  di  nomina  del
Garante regionale, le  condizioni  per  l'esercizio  delle  funzioni,
assicurandone l'autonomia e le funzionalita'. 
    3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.