Art. 63 Garante regionale dei diritti della persona 1. E' istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di: a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale; b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d'eta' e delle persone private della liberta' personale. 2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l'esercizio delle funzioni, assicurandone l'autonomia e le funzionalita'. 3. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.