Art. 53.
                           F u n z i o n i
 
   1. I Comuni, nel quadro delle  norme  della  presente  legge,  del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie  e delle altre leggi in materia
urbanistica ed edilizia, si dotano di un Regolamento edilizio, con il
quale dettano proprie disposizioni sulle procedure  e  sui  contenuti
della  progettazione,  esecuzione  e  controllo  delle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie del territorio comunale e sulla destinazione
d'uso degli edifici.