Art. 53. F u n z i o n i 1. I Comuni, nel quadro delle norme della presente legge, del testo unico delle leggi sanitarie e delle altre leggi in materia urbanistica ed edilizia, si dotano di un Regolamento edilizio, con il quale dettano proprie disposizioni sulle procedure e sui contenuti della progettazione, esecuzione e controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale e sulla destinazione d'uso degli edifici.