Art. 54.
                          C o n t e n u t i
 
   1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi e le determinazioni
ulteriori del Comune, il regolamento edilizio deve disciplinare:
     a)  la  formazione,  le  attribuzioni  ed il funzionamento della
Commissione edilizia;
     b)  le  modalita'  per   il   rilascio   della   concessione   o
dell'autorizzazione;
     c)  le modalita' per il rilascio dei certificati di abitabilita'
o agibilita';
     d) le modalita' per l'esecuzione degli interventi in  situazioni
di emergenza;
     e)  la  compilazione e documentazione dei progetti di interventi
urbanistici ed edilizi;
     f) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
     g) l'autorizzazione delle opere provvisionali di cantiere;
     h) l'apposizione e la conservazione  dei  numeri  civici,  delle
targhe  con  la  toponomastica  stradale,  delle  insegne  e di altri
elementi dell'arredo urbano;
     i) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi;
     l) l'accessibilita' degli spazi per la sosta degli autoveicoli;
     m) la manutenzione e il decoro degli edifici,  delle  recinzioni
prospicenti su aree pubbliche e degli spazi non edificati;
     n)   le  caratteristiche  delle  strutture  pubblicitarie  e  di
indicazione aventi o meno rilevanza edilizia.