Art. 54. C o n t e n u t i 1. Salvi i contenuti prescritti da altre leggi e le determinazioni ulteriori del Comune, il regolamento edilizio deve disciplinare: a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione edilizia; b) le modalita' per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione; c) le modalita' per il rilascio dei certificati di abitabilita' o agibilita'; d) le modalita' per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza; e) la compilazione e documentazione dei progetti di interventi urbanistici ed edilizi; f) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori; g) l'autorizzazione delle opere provvisionali di cantiere; h) l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne e di altri elementi dell'arredo urbano; i) la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi; l) l'accessibilita' degli spazi per la sosta degli autoveicoli; m) la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicenti su aree pubbliche e degli spazi non edificati; n) le caratteristiche delle strutture pubblicitarie e di indicazione aventi o meno rilevanza edilizia.