Art. 55.
                      Regolamento edilizio tipo
 
   1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli  a
standard omogenei, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale,
approva   con   decreto   del   Presidente  della  Giunta  regionale,
regolamenti-tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del
regolamento edilizio, previsto  dalla  presente  legge.  Tali  schede
contengono anche direttive per l'applicazione delle norme vigenti.
   2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, puo' differenziare
i   regolamenti-tipo   in  considerazione  della  grandezza  e  delle
particolarita' tipologiche dei Comuni, oppure puo' lasciare i  Comuni
liberi di scegliere tra varianti dei regolamenti-tipo.