Art. 55. Regolamento edilizio tipo 1. Al fine di orientare gli adempimenti comunali ed uniformarli a standard omogenei, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, approva con decreto del Presidente della Giunta regionale, regolamenti-tipo formati da schede tecniche per ciascun contenuto del regolamento edilizio, previsto dalla presente legge. Tali schede contengono anche direttive per l'applicazione delle norme vigenti. 2. La Regione, anche per iniziativa dei Comuni, puo' differenziare i regolamenti-tipo in considerazione della grandezza e delle particolarita' tipologiche dei Comuni, oppure puo' lasciare i Comuni liberi di scegliere tra varianti dei regolamenti-tipo.