Art. 56.
                     Formazione ed approvazione
 
   1. Nelle more dell'emanazione del regolamento edilizio-tipo di cui
all'articolo   55,  restano  operanti  le  vigenti  disposizioni  sui
contenuti  e  sulle  procedure  di  formazione  ed  approvazione  del
regolamento edilizio.
   2.  Entro  un  anno  dall'emanazione del regolamento-tipo, tutti i
Comuni  devono  dotarsi  di  un  nuovo  regolamento   conforme   alle
disposizioni della presente legge.
   3.  Il  regolamento  edilizio  e'  approvato con deliberazione del
Consiglio comunale. Questa, dopo il controllo della  legittimita'  da
parte del competente Comitato di controllo, e' inviata con l'allegato
regolamento    alla    Direzione   regionale   della   pianificazione
territoriale, per la pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo.