Art. 56. Formazione ed approvazione 1. Nelle more dell'emanazione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 55, restano operanti le vigenti disposizioni sui contenuti e sulle procedure di formazione ed approvazione del regolamento edilizio. 2. Entro un anno dall'emanazione del regolamento-tipo, tutti i Comuni devono dotarsi di un nuovo regolamento conforme alle disposizioni della presente legge. 3. Il regolamento edilizio e' approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Questa, dopo il controllo della legittimita' da parte del competente Comitato di controllo, e' inviata con l'allegato regolamento alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo.