Art. 45.
                    Commissione medica regionale
 
   1. Nella commissione di cui all'art. 14- ter della legge regionale
3  giugno  1975, n. 27, inserito dall'art. 2 della legge regionale 23
luglio 1977, n.  66,  l'ispettore  regionale  sanitario  puo'  essere
sostituito  da  un  ispettore  sanitario  superiore del ruolo tecnico
della sanita' a tal fine designato dall'assessore  regionale  per  la
sanita'.