Art. 45. Commissione medica regionale 1. Nella commissione di cui all'art. 14- ter della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, inserito dall'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, l'ispettore regionale sanitario puo' essere sostituito da un ispettore sanitario superiore del ruolo tecnico della sanita' a tal fine designato dall'assessore regionale per la sanita'.