Art. 46. Direzione dell'osservatorio epidemiologico 1. E' istituita la direzione regionale dell'osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente. Il direttore e' equiparato a direttore regionale del ruolo amministrativo ed e' nominato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, tra gli ispettori sanitari superiori con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.