Art. 46.
             Direzione dell'osservatorio epidemiologico
 
   1.   E'   istituita   la   direzione  regionale  dell'osservatorio
epidemiologico, della prevenzione e della formazione  permanente.  Il
direttore   e'   equiparato   a   direttore   regionale   del   ruolo
amministrativo ed  e'  nominato  con  decreto  del  presidente  della
Regione,  previa  delibera  della giunta regionale, tra gli ispettori
sanitari  superiori  con  almeno  cinque  anni  di   servizio   nella
qualifica.