Art. 39.
                               Fanghi
 
  1.  Allo  smaltimento  dei  fanghi risultanti dal trattamento degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli  insediamenti  civili  che
non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di
cui al D.P.R. n. 915/1982.
  2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le "Norme
tecniche  generali  per  la  regolamentazione  dello  smaltimento dei
fanghi  residuati  da  cicli  di  lavorazione  e   da   processi   di
depurazione"  riportate  nell'allegato  n.  5 della deliberazione del
Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque  dall'Inquinamento  4
febbraio  1977,  lo  smaltimento  su suolo adibito ad uso agricolo e'
ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo  di  tali  fanghi  sia  stato
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 99/1992.