Art. 39. Fanghi 1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 915/1982. 2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione" riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo e' ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 99/1992.