Art. 40.
             Modificazioni delle tabelle e dell'allegato
 
  1.  La  Giunta  regionale,  in  relazione  alle venfiche effettuate
sull'impatto ambientale degli scarichi, puo' modificare  i  parametri
ed  i  limiti  indicati  nelle  tabelle  1,  2, 4, 5, 6 allegate alla
presente legge.
  2. La Giunta regionale puo', altresi', modificare la scheda tecnica
di cui all'allegato 1 della presente legge  sulla  base  di  motivate
valutazioni tecniche.