Art. 40. Modificazioni delle tabelle e dell'allegato 1. La Giunta regionale, in relazione alle venfiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, puo' modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 4, 5, 6 allegate alla presente legge. 2. La Giunta regionale puo', altresi', modificare la scheda tecnica di cui all'allegato 1 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.