Art. 41.
                              Consorzi
 
  1.  I  Comuni  e  le  Province  provvedono,  ai  sensi  del comma 1
dell'art.  60 della legge 142/1990, alla  revisione  dei  Consorzi  e
delle  altre  forme  associative  in  atto  costituiti  ai fini della
costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai  servizi
pubblici  di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione  sopprimendoli o
trasformandoli nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,  i
Consorzi  esistenti  che  non  si  sono  adeguati  a  quanto disposto
dall'art.  60 della legge 142/1990 cessano da  ogni  finanziamento  e
contributo regionale.
  3.  Per  l'attuazione  delle  opere previste dal Piano regionale di
risanamento  delle  acque,  la   Regione   concede   prioritariamente
contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai
sensi  del  comma  1,  le  iniziative  pubbliche da porre in atto nel
territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.