Art. 41. Consorzi 1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'art. 60 della legge 142/1990, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'art. 60 della legge 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale. 3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.