Art. 42. Sanzioni 1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di mancata presentazione della denuncia prevista dall'art. 21 comma 2; b) da lire 4.000.000 a lire 15.000.000 in caso di effettuazione di scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi in recapiti vietati; c) da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 in caso di scarichi provenienti dagli insediamenti civili e dalle pubbliche fognature in recapiti vietati; d) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione; e) da lire 500.000 a lire 4.000.000, in caso di violazione dell'art. 9 comma 4 o dell'art. 19 comma 10. 2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate: a) dall'Autorita' competente al ricevimento della denuncia nei casi di cui al comma 1 lettera a); b) dall'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione negli altri casi. 3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dagli Enti, di cui al comma 2, per lo svolgimento di attivita' connesse alla tutela delle acque dall 'inquinamento.