Art. 42.
                              Sanzioni
 
  1.  Oltre  alle  sanzioni  penali  previste  dalla legge 319/1976 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   l'inosservanza   delle
disposizioni  previste  dalla  presente legge comporta l'applicazione
delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a)  da  lire  200.000  a  lire  2.000.000  in  caso   di   mancata
presentazione della denuncia prevista dall'art. 21 comma 2;
   b) da lire 4.000.000 a lire 15.000.000 in caso di effettuazione di
scarichi   provenienti  dagli  insediamenti  produttivi  in  recapiti
vietati;
   c) da  lire  2.000.000  a  lire  8.000.000  in  caso  di  scarichi
provenienti  dagli insediamenti civili e dalle pubbliche fognature in
recapiti vietati;
   d) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di omessa o irregolare
tenuta del quaderno di registrazione  dei  dati  e  del  quaderno  di
manutenzione   da  parte  dei  soggetti  gestori  degli  impianti  di
depurazione;
   e) da lire  500.000  a  lire  4.000.000,  in  caso  di  violazione
dell'art.  9 comma 4 o dell'art. 19 comma 10.
  2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate:
   a)  dall'Autorita'  competente  al  ricevimento della denuncia nei
casi di cui al comma 1 lettera a);
   b) dall'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione negli
altri casi.
  3.  Alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si   applicano   le
disposizioni  della  legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative   e   pecuniarie   di
competenza  della  Regione  o di enti da essa individuati, delegati o
subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  sono  introitati  e
utilizzati  dagli  Enti,  di  cui  al  comma 2, per lo svolgimento di
attivita' connesse alla tutela delle acque dall 'inquinamento.