Art. 59.
          Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalita'
                       per anziani e disabili
 
  1.  I  servizi di ospitalita' per anziani e disabili consistenti in
strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o  private,  sono
soggetti   alla   preventiva  autorizzazione  al  funzionamento  e  a
vigilanza da parte del comune nel cui territorio sono ubicati,  sulle
base delle vigenti norme statali e regionali, nonche' dei regolamenti
comunali.  In  ogni  azienda  unita' sanitaria locale e' istituita la
commissione tecnica di  vigilanza  e  controllo  sulle  strutture  di
ospitalita'   per   anziani   e  adulti  inabili  in  quanto  presidi
socio-sanitari. E' compito di tale commissione  esprimere  pareri  al
comune   competente  per  territorio  in  ordine  alle  richieste  di
autorizzazione al funzionamento delle predette strutture  e  svolgere
attivita'  sistematica e periodica di vigilanza e controllo in ordine
al mantenimento dei requisiti necessari al funzionamento.
  2. La Commissione di  vigilanza  e  controllo  sulle  strutture  di
ospitalita'  per  anziani  e  adulti  disabili  organizza  la propria
attivita' con  il  concorso  di  tutte  le  competenze  professionali
specifiche  ed e' coordinata da un responsabile di unita' operativa o
di area funzionale del dipartimento di assistenza sociale.