Art. 59. Controllo e vigilanza sui servizi di ospitalita' per anziani e disabili 1. I servizi di ospitalita' per anziani e disabili consistenti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche o private, sono soggetti alla preventiva autorizzazione al funzionamento e a vigilanza da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, sulle base delle vigenti norme statali e regionali, nonche' dei regolamenti comunali. In ogni azienda unita' sanitaria locale e' istituita la commissione tecnica di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalita' per anziani e adulti inabili in quanto presidi socio-sanitari. E' compito di tale commissione esprimere pareri al comune competente per territorio in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento delle predette strutture e svolgere attivita' sistematica e periodica di vigilanza e controllo in ordine al mantenimento dei requisiti necessari al funzionamento. 2. La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalita' per anziani e adulti disabili organizza la propria attivita' con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed e' coordinata da un responsabile di unita' operativa o di area funzionale del dipartimento di assistenza sociale.