Art. 60.
           Idoneita' e vigilanza dei servizi residenziali
                   e semiresindenziali per minori
 
  1. Il Sindaco del Comune  competente  per  territorio  esercita  le
funzioni  di  autorizzazione al funzionamento e vigilanza sui servizi
residenziali e semiresidenziali pubblici e privati per minori.
  2. Per lo svolgimento  delle  funzioni  indicate  al  comma  1,  il
sindaco  si  avvale del parere tecnico formulato dalla commissione di
idoneita' e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per
minori costituita presso ogni azienda unita' sanitaria locale o  zona
sociosanitaria   in   raccordo  con  i  Comuni  come  previsto  dalla
risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990.
  3. La Commissione di  vigilanza  e  controllo  sulle  strutture  di
ospitalita'  sui  servizi  residenziali e semiresidenziali per minori
organizza la propria attivita' con il concorso di tutte le competenze
professionali specifiche ed e' coordinata da un responsabile indicato
dal Comune in accordo con l'Azienda unita' sanitaria locale.