Art. 60. Idoneita' e vigilanza dei servizi residenziali e semiresindenziali per minori 1. Il Sindaco del Comune competente per territorio esercita le funzioni di autorizzazione al funzionamento e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali pubblici e privati per minori. 2. Per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 1, il sindaco si avvale del parere tecnico formulato dalla commissione di idoneita' e vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori costituita presso ogni azienda unita' sanitaria locale o zona sociosanitaria in raccordo con i Comuni come previsto dalla risoluzione del Consiglio regionale del 20 marzo 1990. 3. La Commissione di vigilanza e controllo sulle strutture di ospitalita' sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori organizza la propria attivita' con il concorso di tutte le competenze professionali specifiche ed e' coordinata da un responsabile indicato dal Comune in accordo con l'Azienda unita' sanitaria locale.