Art. 61.
                 Concorso al costo delle prestazioni
 
  1. I servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616/1977, possono  essere  forniti
in modo gratuito ovvero con contribuzione da parte dell'utente.
  2.  Gli  utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono
alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali  nella
percentuale   determinata   dagli   Enti   locali   istituzionalmente
competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri ed
a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale  regionale  e  dai
rispettivi  regolamenti  in  conformita' di quanto previsto dall'art.
35, comma 3.
  3.  Agli  utenti  ospiti  di  strutture  residenziali  deve  essere
comunque sempre garantita la conservazione di una quota di pensione o
di reddito per il soddisfacimento delle esigenze personali.
  4.  La  competenza  in  materia  di oneri di spesa investe gli Enti
locali  che  per  residenza  degli  utenti   o   per   il   carattere
indifferibile   degli   interventi   definiscono   l'ammissione  alle
prestazioni.
  5. I ricoveri in strutture residenziali, che non siano definiti  al
loro  insorgere dagli Enti locali, non determinano oneri di spesa per
questi ultimi.  Spetta  agli  stessi  Enti  locali  che  ricevono  la
domanda,  verificare,  per  competenza  propria,  la  sussistenza del
bisogno o  specificare  una  diversa  competenza  per  l'esame  della
richiesta e l'ammissione alle prestazioni.