Art. 61. Concorso al costo delle prestazioni 1. I servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, possono essere forniti in modo gratuito ovvero con contribuzione da parte dell'utente. 2. Gli utenti o le persone tenute al loro mantenimento concorrono alla copertura del costo delle prestazioni socio-assistenziali nella percentuale determinata dagli Enti locali istituzionalmente competenti, sui quali grava l'onere della spesa, in base a criteri ed a parametri di reddito stabiliti dal piano sociale regionale e dai rispettivi regolamenti in conformita' di quanto previsto dall'art. 35, comma 3. 3. Agli utenti ospiti di strutture residenziali deve essere comunque sempre garantita la conservazione di una quota di pensione o di reddito per il soddisfacimento delle esigenze personali. 4. La competenza in materia di oneri di spesa investe gli Enti locali che per residenza degli utenti o per il carattere indifferibile degli interventi definiscono l'ammissione alle prestazioni. 5. I ricoveri in strutture residenziali, che non siano definiti al loro insorgere dagli Enti locali, non determinano oneri di spesa per questi ultimi. Spetta agli stessi Enti locali che ricevono la domanda, verificare, per competenza propria, la sussistenza del bisogno o specificare una diversa competenza per l'esame della richiesta e l'ammissione alle prestazioni.