Art. 48 Modifiche all'art. 139 della legge regionale n. 66/2011 1. Al comma 1 dell'art. 139 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2015». 2. Il comma 3 dell'art. 139 della legge regionale n. 66/2011 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 e' autorizzata la spesa: a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita' 2013; b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali -Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».