Art. 48 
 
       Modifiche all'art. 139 della legge regionale n. 66/2011 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 139 della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 66 (Legge finanziaria  per  l'anno  2012)  la  parola:  «2014»  e'
sostituita dalla seguente: «2015». 
  2. Il comma 3 dell'art. 139 della legge  regionale  n.  66/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1  e'  autorizzata
la spesa: 
  a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed  euro  3.500.000,00  per
l'anno 2013, cui si fa fronte con  gli  stanziamenti  della  UPB  522
"Interventi  per  lo  sviluppo  rurale,  aiuti   al   reddito,   agli
investimenti e allo sviluppo delle imprese  agricole,  zootecniche  e
forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012  e
del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualita'
2013; 
  b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte  con  gli
stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale,  aiuti
al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole,
zootecniche e forestali  -Spese  di  investimento"  del  bilancio  di
previsione 2015.».