Art. 49 
 
      Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 8/2012 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 8-bis della legge regionale 9  marzo  2012,
n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione
di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214)  e'  sostituito
dal seguente: 
  «5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2  e'  autorizzata
la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa  fronte
con gli stanziamenti dell'UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie -
Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».