Art. 49 Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 8/2012 1. Il comma 5 dell'art. 8-bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e' sostituito dal seguente: «5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».