Art. 51 
 
                    Modifiche all'art. 65-sexies 
                  della legge regionale n. 77/2012 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 65-sexies della legge regionale n.  77/2012
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e' destinata la
spesa massima complessiva di euro 700.000,00 per l'anno 2015, cui  si
fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per
il governo del territorio - Spese di investimento"  del  bilancio  di
previsione 2015.».