Art. 51 Modifiche all'art. 65-sexies della legge regionale n. 77/2012 1. Il comma 3 dell'art. 65-sexies della legge regionale n. 77/2012 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e' destinata la spesa massima complessiva di euro 700.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.».