Art. 55 Disposizioni per la partecipazione nella societa' «Logistica Toscana S.c.r.l.» 1. Al fine di mantenere inalterata l'entita' del capitale della societa' «Logistica Toscana S.c.r.l.», la Giunta regionale e' autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di dismissione secondo la procedura prevista all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2008») e all'art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2014»), fino ad un massimo di euro 90.000,00. 2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.