Art. 55 
 
                 Disposizioni per la partecipazione 
             nella societa' «Logistica Toscana S.c.r.l.» 
 
  1. Al fine di mantenere inalterata  l'entita'  del  capitale  della
societa'  «Logistica  Toscana  S.c.r.l.»,  la  Giunta  regionale   e'
autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute  dai
soci Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  in
corso di dismissione secondo la procedura prevista all'art. 3,  comma
29, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  «legge
finanziaria 2008») e all'art. 1, comma 569, della legge  27  dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato «legge  di  stabilita'  2014»),  fino  ad  un
massimo di euro 90.000,00. 
    
  2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa  fronte  con  gli
stanziamenti iscritti nella UPB 311  «Innovazione  e  sviluppo  della
rete delle infrastrutture di trasporto - spese di  investimento»  del
bilancio di previsione 2015.