Art. 56 
 
           Interventi per il rilancio turistico, economico 
                  e culturale della citta' di Pisa 
 
  1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della citta' di Pisa
la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari
fino ad un massimo complessivo di euro  13.000.000,00  a  favore  dei
seguenti soggetti: 
    a) comune di Pisa per i seguenti interventi, fino ad  un  massimo
di euro 9.000.000,00: 
      1) completamento della «Cittadella galileiana»; 
      2)  realizzazione  del  progetto  «Area  della  Cittadella»   -
recupero e riqualificazione spazi pubblici; 
      3) studi di fattibilita', progetti di valorizzazione  culturale
e cofinanziamento alla  realizzazione  di  progetti  di  recupero  di
immobili oggetto di cessione dallo Stato al comune ai sensi dell'art.
5, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  28  maggio  2010,  n.  85
(Attribuzione ai comuni, province, citta' metropolitane e regioni  di
un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
maggio 2009,  n.  42),  con  particolare  riferimento  alla  Stazione
radiotelegrafica Marconi in Coltano; 
      4)  studio  di  fattibilita'   per   la   realizzazione   della
«Cittadella aeroportuale»; 
    b) Universita' di Pisa per i  seguenti  interventi,  fino  ad  un
massimo di euro 4.000.000,00: 
      1) realizzazione del Polo  museale  storico  di  Ateneo  presso
l'Orto botanico; 
      2) consolidamento e riorganizzazione  funzionale  dell'edificio
denominato «La Sapienza» per la riapertura al pubblico dei servizi in
esso presenti. 
  2. L'erogazione dei contributi di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti  pubblici
coinvolti nella realizzazione degli interventi. 
  3.  All'onere  della  spesa  di  cui  al  comma  1,  pari  ad  euro
13.000.000,00 per l'anno 2015, si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti
dell'UPB  632  «Promozione  e  sviluppo  della  cultura  -  Spese  di
investimento» del bilancio di previsione 2015.