Art. 56 Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della citta' di Pisa 1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della citta' di Pisa la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 13.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti: a) comune di Pisa per i seguenti interventi, fino ad un massimo di euro 9.000.000,00: 1) completamento della «Cittadella galileiana»; 2) realizzazione del progetto «Area della Cittadella» - recupero e riqualificazione spazi pubblici; 3) studi di fattibilita', progetti di valorizzazione culturale e cofinanziamento alla realizzazione di progetti di recupero di immobili oggetto di cessione dallo Stato al comune ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione ai comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento alla Stazione radiotelegrafica Marconi in Coltano; 4) studio di fattibilita' per la realizzazione della «Cittadella aeroportuale»; b) Universita' di Pisa per i seguenti interventi, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00: 1) realizzazione del Polo museale storico di Ateneo presso l'Orto botanico; 2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio denominato «La Sapienza» per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi. 3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 13.000.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.