Art. 58 Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti 1. La Giunta regionale promuove, sulla base di specifica intesa con gli enti locali interessati, la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, finalizzato alla valorizzazione e gestione del sito di notevole interesse archeologico, in localita' Gonfienti. 2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, al fine di sostenere finanziariamente l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area su cui insiste il sito archeologico, e' autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00. 3. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2015.