Art. 58 
 
          Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti 
 
  1. La Giunta regionale promuove, sulla base di specifica intesa con
gli  enti  locali  interessati,  la  stipula   di   un   accordo   di
valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo  n.  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del  paesaggio)  con
il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
finalizzato alla valorizzazione  e  gestione  del  sito  di  notevole
interesse archeologico, in localita' Gonfienti. 
  2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al
comma 1, al fine  di  sostenere  finanziariamente  l'acquisizione  al
patrimonio pubblico dell'area su cui insiste il sito archeologico, e'
autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00. 
  3. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse iscritte
nella UPB 632  «Promozione  e  sviluppo  della  cultura  -  Spese  di
investimento» del bilancio di previsione 2015.