Art. 59 
 
                Sostegno al «sistema neve» in Toscana 
 
  1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale e' autorizzata  a  concedere
contributi fino a un importo massimo  di  euro  3.000.000,00  per  il
sostegno finanziario di interventi mirati  al  miglioramento  e  alla
qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle
aree vocate agli sport invernali d'interesse locale di cui  al  comma
3. 
  2. Gli interventi finanziati sono volti in particolare: 
  a)  ad  assicurare  la  fruizione  in  sicurezza   delle   stazioni
sciistiche e  dei  relativi  impianti  ed  a  garantire  un  corretto
esercizio di tutti gli sport invernali; 
  b) alla modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune; 
  c)   alla   riqualificazione   e   valorizzazione   ambientale    e
paesaggistica delle stazioni invernali e delle aree sciistiche, anche
attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati  ed
il connesso ripristino ambientale. 
  3. Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi
di cui al presente articolo sono: 
  a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i comuni di  Castel  del
Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore; 
  b)  Comprensorio  della  Garfagnana,  che  comprende  i  comuni  di
Castiglione di Garfagnana e di Careggine; 
  c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i comuni di
Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese; 
  d) Comprensorio di Zeri, che comprende il comune di Zeri. 
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai  comuni  e  loro
unioni e, a seguito di bando pubblico secondo il procedimento di  cui
all'art. 5-ter, comma 3, della legge regionale n. 35/2000,  a  micro,
piccole e medie imprese, situate nei comprensori di cui al  comma  3,
che siano proprietarie degli impianti di  cui  al  comma  2  o  delle
relative aree, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di
servizio. 
  5. Con deliberazione della Giunta  regionale,  da  approvare  entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  sono
individuate le tipologie d'intervento  di  cui  al  comma  2  e  sono
definite  le  modalita'  per  l'attribuzione   dei   contributi,   in
conformita'  a  quanto  stabilito  dalla  Commissione  europea  nella
procedura Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) - Italia. 
  6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1  e'  autorizzata,
per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000,00, cui si fa fronte  con
gli stanziamenti dell'UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema
economico e produttivo - Spese di investimento» e di euro  500.000,00
cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 «Interventi per lo
sviluppo del sistema economico e produttivo  -  Spese  correnti»  del
bilancio di previsione 2015.