Art. 66 
 
                  Disposizione finanziaria a favore 
                    del sistema teatrale toscano 
 
  1. Al fine di concorrere finanziariamente  alla  realizzazione  del
sistema teatrale toscano, come riformato secondo quanto disposto  dal
decreto del Ministro  dei  beni,  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 (Nuovi  criteri  per  l'erogazione  e
modalita' per la liquidazione e l'anticipazione  di  contributi  allo
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo  spettacolo,  di
cui alla legge 10 aprile  1985,  n.  163),  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata  ad  erogare  contributi  straordinari  fino  all'importo
massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' assegnato con le procedure di
cui al Piano della cultura 2012-2015, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 e secondo i criteri di  cui
al decreto del Ministro dei beni, delle  attivita'  culturali  e  del
turismo (MIBACT) 1° luglio 2014. 
  3.  All'onere  della  spesa  di  cui  al  comma  1,  pari  ad  euro
1.000.000,00 per l'anno 2015,  si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti
dell'UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura -  Spese  correnti»
del bilancio di previsione 2015.