Art. 66 Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano 1. Al fine di concorrere finanziariamente alla realizzazione del sistema teatrale toscano, come riformato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dei beni, delle attivita' culturali e del turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163), la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' assegnato con le procedure di cui al Piano della cultura 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei beni, delle attivita' culturali e del turismo (MIBACT) 1° luglio 2014. 3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti» del bilancio di previsione 2015.