Art. 29 Stabilimenti balneari 1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attivita' di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione. 2. Gli stabilimenti balneari possono, altresi', essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio di attivita' connesse alla balneazione, nonche' attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purche' in possesso delle relative autorizzazioni.