Art. 30 
 
                      Spiagge libere attrezzate 
 
  1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma  collocate
in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare,  di  laghi  o  di
fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili,  offrono
il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la  balneazione,
forniscono  servizi  minimi   gratuiti   e,   a   richiesta,   dietro
corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi. 
  2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresi', essere dotate di
impianti ed  attrezzature  per  la  somministrazione  di  alimenti  e
bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo  II  della
legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e  integrazioni,
nonche' per l'esercizio di attivita' connesse alla balneazione  e  di
quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e  altre  forme
d'impiego del  tempo  libero,  purche'  in  possesso  delle  relative
autorizzazioni.