Art. 30 Spiagge libere attrezzate 1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi. 2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresi', essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, Titolo II della legge regionale n. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' per l'esercizio di attivita' connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purche' in possesso delle relative autorizzazioni.