Art. 31 Spiagge libere 1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico. 2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito. 3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilita'.