Art. 31 
 
                           Spiagge libere 
 
  1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in  aree  demaniali,
localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi  idonee  per  la
balneazione  e  disponibili  liberamente  e   gratuitamente   all'uso
pubblico. 
  2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura  dei  comuni,
di attrezzature minime ad uso gratuito. 
  3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia  delle  spiagge  libere
per garantirne la fruibilita'.