Art. 32 
 
               Spiagge asservite a strutture ricettive 
 
  1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive  quelle  riservate,
ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo
degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonche'  di
coloro   che   sono   ospitati   nella   struttura    in    occasione
dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma  1,  i  comuni  non
possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle  spiagge
libere e delle spiagge libere attrezzate.