Art. 32 Spiagge asservite a strutture ricettive 1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonche' di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.