Art. 33 
 
                Norme comuni alle strutture balneari 
 
  1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano  le
direttive contenute nel piano di utilizzazione delle  aree  demaniali
marittime, approvato ai sensi dell'art. 11 della legge  regionale  28
aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in  materia  di  difesa
della costa, ripascimento degli arenili,  protezione  e  osservazione
dell'ambiente  marino  e  costiero,  demanio  marittimo  e  porti)  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le linee  guida  per
le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di
nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'art. 8, comma  1,
della citata legge regionale n. 13/1999.