Art. 33 Norme comuni alle strutture balneari 1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata legge regionale n. 13/1999.