Art. 31 
 
                      Osservatorio provinciale 
 
  1.  Allo  scopo  di  promuovere  e  monitorare  l'attuazione  della
Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'   e'
istituito presso il Consiglio provinciale un Osservatorio. 
  2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
    a) monitora l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti  delle
persone con disabilita'; 
    b) redige una relazione  annuale  per  il  Consiglio  provinciale
sullo stato di attuazione della Convenzione ONU in Alto Adige e della
normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per  le
persone con disabilita'; 
    c) esprime pareri e raccomandazioni; 
    d) propone la realizzazione di studi  e  ricerche  per  impostare
azioni e interventi per la promozione dei diritti delle  persone  con
disabilita'; 
    e)  informa  la  popolazione  sui  diritti  delle   persone   con
disabilita', tramite consultazioni aperte al pubblico. 
  3. L'Osservatorio e' composto dai seguenti sette componenti: 
    a) cinque persone con disabilita' in rappresentanza delle diverse
forme di disabilita'; 
    b) un esperto/un'esperta in ricerca  scientifica  in  materia  di
disabilita' ed inclusione; 
    c) un esperto/un'esperta in materia di  pari  opportunita'  e  di
antidiscriminazione. 
  4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati per la durata della
legislatura dal Consiglio provinciale. L'Osservatorio esercita le sue
funzioni in piena autonomia.  I  suoi  componenti  operano  a  titolo
gratuito e ricevono un rimborso delle spese sostenute,  eventualmente
anche per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione
nelle attivita' collegate all'Osservatorio. 
  5. Le  modalita'  di  funzionamento  e  di  supporto  all'attivita'
dell'Osservatorio  sono  definite  con   delibera   dell'Ufficio   di
presidenza del Consiglio provinciale.