Art. 31 Osservatorio provinciale 1. Allo scopo di promuovere e monitorare l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e' istituito presso il Consiglio provinciale un Osservatorio. 2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) monitora l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'; b) redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone con disabilita'; c) esprime pareri e raccomandazioni; d) propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'; e) informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilita', tramite consultazioni aperte al pubblico. 3. L'Osservatorio e' composto dai seguenti sette componenti: a) cinque persone con disabilita' in rappresentanza delle diverse forme di disabilita'; b) un esperto/un'esperta in ricerca scientifica in materia di disabilita' ed inclusione; c) un esperto/un'esperta in materia di pari opportunita' e di antidiscriminazione. 4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L'Osservatorio esercita le sue funzioni in piena autonomia. I suoi componenti operano a titolo gratuito e ricevono un rimborso delle spese sostenute, eventualmente anche per l'assistenza personale e per il sostegno alla comunicazione nelle attivita' collegate all'Osservatorio. 5. Le modalita' di funzionamento e di supporto all'attivita' dell'Osservatorio sono definite con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.