Art. 32 Coinvolgimento attivo 1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilita' e delle organizzazioni che le rappresentano: a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure e dei servizi che le riguardano; b) nella programmazione e nell'attuazione di misure e servizi innovativi. 2. La Provincia promuove il coinvolgimento delle persone con disabilita' e delle organizzazioni che le rappresentano negli organi consultivi della Giunta provinciale costituiti da almeno cinque componenti, qualora vengano trattate tematiche che interessano direttamente le persone con disabilita'.