Art. 32 
 
                        Coinvolgimento attivo 
 
  1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo  delle  persone
con disabilita' e delle organizzazioni che le rappresentano: 
    a) nelle fasi di programmazione, attuazione e  valutazione  delle
misure e dei servizi che le riguardano; 
    b) nella programmazione e nell'attuazione  di  misure  e  servizi
innovativi. 
  2. La  Provincia  promuove  il  coinvolgimento  delle  persone  con
disabilita' e delle organizzazioni che le rappresentano negli  organi
consultivi della  Giunta  provinciale  costituiti  da  almeno  cinque
componenti,  qualora  vengano  trattate  tematiche  che   interessano
direttamente le persone con disabilita'.