Art. 61 Controlli 1. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo e' verificato tramite controlli, anche a campione, riguardanti: a) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'art. 33; b) la completezza e la regolarita' delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 35 e l'osservanza degli adempimenti ad esse correlati; c) la regolarita' formale e la correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica di cui all'art. 39 e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati; d) l'osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici di cui agli articoli 42 e 43, ad eccezione delle verifiche in materia di sicurezza di competenza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), previste dall'art. 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia), e delle ispezioni relative alle emissioni in atmosfera; e) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione dei mutui di cui al capo III del presente titolo, nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari. 2. I controlli di cui al comma 1 possono comprendere accertamenti documentali, verifiche tecniche e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera. 3. I controlli di cui al comma 1, lettera e), sono disposti dalla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 4. Le modalita' di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.