Art. 61 
 
                              Controlli 
 
  1. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo e' verificato
tramite controlli, anche a campione, riguardanti: 
    a) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di  cui
all'art. 33; 
    b) la completezza e la regolarita'  delle  relazioni  tecniche  e
delle dichiarazioni di conformita' di cui all'art. 35 e  l'osservanza
degli adempimenti ad esse correlati; 
    c)  la  regolarita'  formale  e  la  correttezza  tecnica   degli
attestati di prestazione energetica di cui all'art. 39 e l'osservanza
degli adempimenti ad essi correlati; 
    d) l'osservanza delle disposizioni relative al  contenimento  dei
consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti
termici di cui agli articoli 42 e 43, ad eccezione delle verifiche in
materia di sicurezza di competenza dell'Azienda  regionale  sanitaria
USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), previste dall'art.  30,  comma
1, lettera  d),  della  legge  regionale  4  settembre  1995,  n.  41
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente
(ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita'  sanitaria  locale  della
Valle  d'Aosta,  del  Dipartimento  di  prevenzione   e   dell'Unita'
operativa  di  microbiologia),  e  delle  ispezioni   relative   alle
emissioni in atmosfera; 
    e) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della  concessione
dei mutui di  cui  al  capo  III  del  presente  titolo,  nonche'  la
veridicita'  delle  dichiarazioni  e  delle  informazioni  rese   dai
soggetti beneficiari. 
  2. I controlli di cui al comma 1 possono  comprendere  accertamenti
documentali, verifiche tecniche  e  ispezioni,  eseguibili  anche  in
corso d'opera. 
  3. I controlli di cui al comma 1, lettera e), sono  disposti  dalla
struttura regionale competente in materia di risparmio  energetico  e
di sviluppo delle fonti rinnovabili. 
  4. Le modalita' di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla
Giunta regionale, con propria deliberazione.