Art. 62 Sanzioni 1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'art. 35, comma 1, non corretta e' tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000. 2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 39 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale e' tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque al secondo attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000. 3. Ai fini di cui ai commi l e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidita' della relazione tecnica o dell'attestato di prestazione energetica. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune competente per territorio la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 35, comma 3, prima del rilascio del certificato di agibilita', e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.500. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro edilizio, che, nel sottoscrivere la dichiarazione di' cui all'art. 35, comma 3, attestino falsamente la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 35, comma l, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000. 6. Nei casi di cui ai commi l, 2, 4 e 5, la contestazione e' comunicata all'ordine o al collegio professionale competente. 7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 33, comma 1, e' tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 15.000. 8. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 1, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000. 9. In relazione ai procedimenti disciplinati dal capo IV del presente titolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del d.lgs. 28/2011. 10. I soggetti di cui all'art. 43, comma l, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 600. 11. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione di cui all'art. 43, comma 2, che non ottemperi a quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.200. 12. Nei casi di cui al comma 11, la contestazione e' comunicata alla camera di commercio competente. 13. Le violazioni di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 sono accertate e contestate dalla struttura regionale competente in materia di energia ed irrogate dal Presidente della Regione. Le violazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 sono accertate e contestate dai Comuni che provvedono, altresi', all'irrogazione delle relative sanzioni e al loro introito. 14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).