Art. 62 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il professionista che  rilascia  la  relazione  tecnica  di  cui
all'art. 35, comma 1, non corretta e'  tenuto  a  redigere  un  nuovo
documento entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  comunicazione
della  contestazione,  con  oneri  a  proprio  carico.  Qualora   non
ottemperi entro tale termine, il  professionista  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro  pari  a
euro 3.000. 
  2.  Il  certificatore  energetico  che  rilascia   l'attestato   di
prestazione energetica di cui all'art. 39 non corretto dal  punto  di
vista formale o sostanziale e' tenuto a redigere un  nuovo  documento
entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  comunicazione   della
contestazione, con oneri a  proprio  carico.  Qualora  non  ottemperi
entro tale termine, e comunque al secondo  attestato  di  prestazione
energetica  non  corretto  dal  punto  di   vista   sostanziale,   il
certificatore energetico e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000. 
  3. Ai fini di cui ai commi l e 2, la Giunta regionale, con  propria
deliberazione,  stabilisce  i  casi  di  non  correttezza  formale  o
sostanziale che comportano l'invalidita' della  relazione  tecnica  o
dell'attestato di prestazione energetica. 
  4. Il direttore dei lavori  che  omette  di  presentare  al  Comune
competente per territorio la  dichiarazione  di  conformita'  di  cui
all'art.  35,  comma  3,  prima  del  rilascio  del  certificato   di
agibilita', e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro pari a euro 1.500. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori  e
il  direttore  tecnico  o  il  legale  rappresentante  delle  imprese
incaricate della  realizzazione  dell'involucro  edilizio,  che,  nel
sottoscrivere  la  dichiarazione  di'  cui  all'art.  35,  comma   3,
attestino falsamente la conformita' delle opere  realizzate  rispetto
al progetto e alla relazione tecnica di cui  all'art.  35,  comma  l,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro pari a euro 3.000. 
  6. Nei casi di cui ai commi l,  2,  4  e  5,  la  contestazione  e'
comunicata all'ordine o al collegio professionale competente. 
  7.  Il  proprietario  che  non  ottemperi  agli  obblighi  previsti
dall'art. 33, comma 1, e' tenuto a realizzare le opere  necessarie  a
sanare le  violazioni  entro  dodici  mesi  dalla  data  di  notifica
dell'infrazione.  Qualora  non  ottemperi  entro  tale  termine,   il
medesimo soggetto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di denaro pari a euro 15.000. 
  8. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'art. 37, comma  1,
il  proprietario  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000. 
  9. In relazione  ai  procedimenti  disciplinati  dal  capo  IV  del
presente titolo, si applicano  le  sanzioni  amministrative  previste
dall'art. 44 del d.lgs. 28/2011. 
  10. I soggetti di cui all'art. 43, comma  l,  che  non  ottemperino
agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 600. 
  11. L'operatore incaricato del controllo e  della  manutenzione  di
cui all'art. 43, comma 2, che non ottemperi  a  quanto  stabilito  al
comma  3  del  medesimo  articolo,  e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  di  denaro  pari  a  euro
1.200. 
  12. Nei casi di cui al comma 11,  la  contestazione  e'  comunicata
alla camera di commercio competente. 
  13. Le violazioni di cui ai commi 2, 8, 10 e 11  sono  accertate  e
contestate dalla struttura regionale competente in materia di energia
ed irrogate dal Presidente della Regione. Le  violazioni  di  cui  ai
commi 1, 4, 5  e  7  sono  accertate  e  contestate  dai  Comuni  che
provvedono, altresi', all'irrogazione delle relative  sanzioni  e  al
loro introito. 
  14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al  presente  articolo
si osservano le disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale).