Art. 65 Disposizioni transitorie 1. I soggetti gia' abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), e 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di' promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'art. 41, comma 2. 2. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale puo' stabilire, in via transitoria, che i contributi di cui agli articoli 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), non siano richiesti, in attesa della realizzazione dei necessari strumenti informatici di introito e gestione dei medesimi. 3. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale puo' prevedere, inoltre, periodi di sperimentazione dei controlli di cui all'art. 6 in cui non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 62, anche in relazione ai controlli disposti in applicazione del titolo V della l.r. 26/2012. 4. Le iniziative finanziate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), per le quali la domanda di agevolazione e' stata presentata entro il 31 dicembre 2009, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, pena la revoca dell'agevolazione concessa. 5. Le iniziative finanziate ai sensi dell'art. 5 della l.r. 3/2006, per le quali la domanda di agevolazione e' stata presentata dal l° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca dell'agevolazione concessa. 6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per comprovati motivi, i termini stabiliti per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'art. 6 della l.r. 3/2006. La proroga non puo' superare il limite temporale del 31 dicembre 2018 ed e' consentita nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volonta' dell'interessato. 7. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative del presente titolo, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia. 8. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.