Art. 65 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  I  soggetti  gia'  abilitati  al  rilascio  dell'attestato   di
certificazione o di  prestazione  energetica  ai  sensi  delle  leggi
regionali  18  aprile  2008,  n.  21  (Disposizioni  in  materia   di
rendimento  energetico  nell'edilizia),  e  1°  agosto  2012,  n.  26
(Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica,  di'
promozione dell'efficienza  energetica  e  di  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili), sono di diritto inseriti nel sistema di  riconoscimento
dei soggetti abilitati di cui all'art. 41, comma 2. 
  2. In sede di prima applicazione del  presente  titolo,  la  Giunta
regionale puo' stabilire, in via transitoria, che i contributi di cui
agli articoli 39, comma 6, e 43,  comma  4,  lettera  b),  non  siano
richiesti, in attesa  della  realizzazione  dei  necessari  strumenti
informatici di introito e gestione dei medesimi. 
  3. In sede di prima applicazione del  presente  titolo,  la  Giunta
regionale puo' prevedere, inoltre,  periodi  di  sperimentazione  dei
controlli di cui all'art.  6  in  cui  non  trovano  applicazione  le
sanzioni di cui all'art. 62, anche in relazione ai controlli disposti
in applicazione del titolo V della l.r. 26/2012. 
  4. Le iniziative  finanziate  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
regionale 3 gennaio 2006, n. 3  (Nuove  disposizioni  in  materia  di
interventi   regionali   per   la   promozione   dell'uso   razionale
dell'energia), per le quali  la  domanda  di  agevolazione  e'  stata
presentata  entro  il  31  dicembre  2009,  devono  essere   ultimate
inderogabilmente  entro  il  30   giugno   2016,   pena   la   revoca
dell'agevolazione concessa. 
  5. Le iniziative finanziate ai sensi dell'art. 5 della l.r. 3/2006,
per le quali la domanda di agevolazione e' stata  presentata  dal  l°
gennaio  2010  al  31   dicembre   2012,   devono   essere   ultimate
inderogabilmente  entro  il  31  dicembre  2017,   pena   la   revoca
dell'agevolazione concessa. 
  6.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale   possono   essere
prorogati,  per  comprovati  motivi,  i  termini  stabiliti  per   la
realizzazione degli impianti dimostrativi di  cui  all'art.  6  della
l.r. 3/2006. La proroga non puo' superare il limite temporale del  31
dicembre  2018  ed  e'  consentita  nei  casi  in  cui  il   soggetto
beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa  oggetto  di
agevolazione  per  sopravvenute   e   documentabili   circostanze   o
impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti  dalla
volonta' dell'interessato. 
  7. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della  Giunta
regionale  attuative   del   presente   titolo,   si   applicano   le
deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia. 
  8. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.