Art. 66 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 5-bis dell'art. 8 della legge  regionale  7  dicembre
1993, n. 84 (Interventi regionali  in  favore  della  ricerca,  dello
sviluppo e della qualita' nel settore industriale); 
    b) la legge regionale  15  gennaio  1997,  n.  1  (Norme  per  il
recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto  e  dei
rifiuti lignei); 
    c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Modificazioni alla
legge regionale 7 dicembre  1993,  n.  84  (Interventi  regionali  in
favore della ricerca, dello sviluppo e  della  qualita'),  da  ultimo
modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11); 
    d) l'art. 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge
finanziaria per gli anni 2007/2009); 
    e) la l.r. 26/2012.