Art. 66 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 5-bis dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita' nel settore industriale); b) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei); c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita'), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11); d) l'art. 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009); e) la l.r. 26/2012.