Art. 67 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo a carico del  bilancio  regionale  derivante
dall'applicazione  del  presente  titolo  e'  determinato   in   euro
1.113.000  per  l'anno  2015  e  annui  euro  1.248.000  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il  triennio
2015/2017 nell'unita' previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi  per
l'attuazione   delle   disposizioni   regionali   in    materia    di
pianificazione energetico-ambientale, di  promozione  dell'efficienza
energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) 1.13.5.10 (Spese di
gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche),  1.13.5.20
(Progetti e sperimentazioni in  ambito  informatico  e  telematico  -
parte investimento). 
  3. La maggiore entrata derivante dall'introito dei proventi di  cui
all'art. 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b),  e'  determinata  in
euro 13.000 per l'anno 2015 e annui euro 48.000 a decorrere dal  2016
e fa carico nello stato di previsione delle entrate del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  il  triennio   2015/17   nell'unita'
previsionale di base 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi,  rimborsi  e
concorsi vari). 
  4. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante: 
    a)  l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stesso  bilancio
nell'unita' previsionale di base: 
      1)  1.11.7.10,  per  euro  1.020.000  nel  2015  e  annui  euro
1.120.000 per gli anni 2016 e 2017; 
      2) 1.13.5.20, per annui euro 80.000 per gli anni 2015,  2016  e
2017; 
    b) l'iscrizione della maggiore entrata di cui al comma 3 per euro
13.000 per il 2015 ed euro 48.000 annui per gli anni 2016 e 2017. 
  5. L'onere di cui all'art. 47 e' determinato in euro 2.000.000  per
l'anno 2015, 5.500.000 per l'anno 2016 e 4.500.000 per l'anno 2017 ed
e' finanziato: 
    a) per euro 1.500.000 per il 2015, euro 4.000.000 per il 2016  ed
euro 3.000.000 per il 2017 sul  fondo  di  dotazione  della  gestione
speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'art. 6 della l.r. 7/2006; 
    b) per euro 500.000 per il 2015, euro 1.500.000 per  il  2016  ed
euro 1.500.000 per il 2017 sul  fondo  di  dotazione  della  gestione
speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'art. 6  della  l.r.  7/2006  a
valere sulle risorse rese disponibili a  seguito  dell'operazione  di
indebitamento gia' autorizzato dall'art. 30 della l.r. 13/2014. 
  6. I proventi derivanti dall'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
all'art. 62, commi 2, 8, 10 e 11,  sono  introitati  nello  stato  di
previsione delle entrate del bilancio della Regione. 
  7. Gli interventi di cui agli articoli 31, 33  e  60  sono  attuati
anche  mediante  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  che  l'Unione
europea e lo Stato renderanno disponibili. 
  8. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta  regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.