Art. 57 Aggiudicazione degli appalti sopra soglia 1. Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell'articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell'articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unita' di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici. 3. La selezione dei prestatori e' compiuta sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo, dando priorita' a criteri qualitativi e di sostenibilita'. Nella valutazione della qualita' le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonche' fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonche' alla rilevanza sociale dello stesso. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo e' obbligatorio Le amministrazioni possono determinare l'elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualita' e sostenibilita' delle offerte.