Art. 32 
 
                          Adozione del PTC 
 
  1. Al fine dell'adozione del PTC la comunita' elabora una  proposta
di piano sulla base degli obiettivi generali e degli indirizzi che si
intendono perseguire, in coerenza con il PUP. Per la definizione  dei
contenuti che interessano le  aree  a  parco  naturale  la  comunita'
assicura la coerenza con le misure di conservazione degli  habitat  e
delle specie e con gli obiettivi di tutela del piano del parco. 
  2. La proposta di piano e' sottoposta al procedimento partecipativo
disciplinato dall'art. 17-quaterdecies della legge provinciale  n.  3
del 2006. 
  3. Il progetto di piano e' adottato dalla  comunita'  e  depositato
per novanta giorni, in tutti i  suoi  elementi,  a  disposizione  del
pubblico  presso  gli  uffici  della  comunita'.  Contestualmente  al
deposito  e  per  il  medesimo  periodo,  il  progetto  di  piano  e'
pubblicato in tutti i suoi  elementi  sul  sito  istituzionale  della
comunita'. Le date di deposito del  piano  sono  rese  note  mediante
avviso pubblicato almeno su un quotidiano locale. 
  4. Nel periodo di  deposito  chiunque  puo'  prendere  visione  del
progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse. 
  5.  Contemporaneamente  al  deposito,  il  progetto  di  piano   e'
trasmesso: 
  a) ai comuni del territorio della comunita', per l'espressione  del
loro parere; 
  b) alla Provincia per l'espressione, da parte della CUP, del parere
sulla coerenza con  il  PUP,  con  gli  strumenti  di  pianificazione
provinciale e con la programmazione di settore; 
  c) agli enti parco interessati per l'espressione del loro parere; 
  d) alle comunita' limitrofe, per la formulazione di osservazioni. 
  6. Gli organi provinciali  si  esprimono  nel  termine  di  novanta
giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione  previste  dalla  legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita'
amministrativa 1992). I comuni del territorio  della  comunita',  gli
enti parco e le comunita'  limitrofe  si  esprimono  nel  termine  di
sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine la  comunita'  puo'
procedere all'adozione del piano, anche in assenza delle osservazioni
o del parere. 
  7.   Il   piano,   eventualmente    modificato    in    conseguenza
dell'accoglimento  di  osservazioni  o  del  parere  della  CUP,   e'
definitivamente adottato dalla  comunita'  e  trasmesso  alla  giunta
provinciale per l'approvazione. 
  8. La localizzazione definitiva dei servizi e delle attrezzature di
livello  provinciale,  prevista  all'art.  31,  comma  2,   del   PUP
costituisce atto obbligatorio. Ai fini della localizzazione di  detti
servizi e attrezzature, le  comunita'  sono  tenute  ad  adottare  il
progetto di piano o di variante al piano o  di  piano  stralcio,  nel
termine di sessanta giorni dalla localizzazione di massima  da  parte
della giunta provinciale e ad approvare, nel  termine  di  centoventi
giorni dalla data di adozione del progetto di piano, il  PTC  o,  nel
termine di sessanta giorni dalla medesima data, la variante al PTC  o
il piano stralcio. Il termine di sessanta giorni per  l'adozione  del
progetto di piano o di variante al  piano  o  di  piano  stralcio  e'
sospeso per lo svolgimento del  procedimento  partecipativo  previsto
dal comma 2. Nel caso di mancata adozione del progetto di piano o  di
mancata approvazione del piano o della relativa variante o del  piano
stralcio,  nei  termini  previsti  da   questo   comma,   la   giunta
provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto
dall'art. 57 della legge  regionale  4  gennaio  1993,  n.  1  (Nuovo
ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige).