Art. 32
Adozione del PTC
1. Al fine dell'adozione del PTC la comunita' elabora una proposta
di piano sulla base degli obiettivi generali e degli indirizzi che si
intendono perseguire, in coerenza con il PUP. Per la definizione dei
contenuti che interessano le aree a parco naturale la comunita'
assicura la coerenza con le misure di conservazione degli habitat e
delle specie e con gli obiettivi di tutela del piano del parco.
2. La proposta di piano e' sottoposta al procedimento partecipativo
disciplinato dall'art. 17-quaterdecies della legge provinciale n. 3
del 2006.
3. Il progetto di piano e' adottato dalla comunita' e depositato
per novanta giorni, in tutti i suoi elementi, a disposizione del
pubblico presso gli uffici della comunita'. Contestualmente al
deposito e per il medesimo periodo, il progetto di piano e'
pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della
comunita'. Le date di deposito del piano sono rese note mediante
avviso pubblicato almeno su un quotidiano locale.
4. Nel periodo di deposito chiunque puo' prendere visione del
progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
5. Contemporaneamente al deposito, il progetto di piano e'
trasmesso:
a) ai comuni del territorio della comunita', per l'espressione del
loro parere;
b) alla Provincia per l'espressione, da parte della CUP, del parere
sulla coerenza con il PUP, con gli strumenti di pianificazione
provinciale e con la programmazione di settore;
c) agli enti parco interessati per l'espressione del loro parere;
d) alle comunita' limitrofe, per la formulazione di osservazioni.
6. Gli organi provinciali si esprimono nel termine di novanta
giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita'
amministrativa 1992). I comuni del territorio della comunita', gli
enti parco e le comunita' limitrofe si esprimono nel termine di
sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine la comunita' puo'
procedere all'adozione del piano, anche in assenza delle osservazioni
o del parere.
7. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza
dell'accoglimento di osservazioni o del parere della CUP, e'
definitivamente adottato dalla comunita' e trasmesso alla giunta
provinciale per l'approvazione.
8. La localizzazione definitiva dei servizi e delle attrezzature di
livello provinciale, prevista all'art. 31, comma 2, del PUP
costituisce atto obbligatorio. Ai fini della localizzazione di detti
servizi e attrezzature, le comunita' sono tenute ad adottare il
progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio, nel
termine di sessanta giorni dalla localizzazione di massima da parte
della giunta provinciale e ad approvare, nel termine di centoventi
giorni dalla data di adozione del progetto di piano, il PTC o, nel
termine di sessanta giorni dalla medesima data, la variante al PTC o
il piano stralcio. Il termine di sessanta giorni per l'adozione del
progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio e'
sospeso per lo svolgimento del procedimento partecipativo previsto
dal comma 2. Nel caso di mancata adozione del progetto di piano o di
mancata approvazione del piano o della relativa variante o del piano
stralcio, nei termini previsti da questo comma, la giunta
provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto
dall'art. 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo
ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige).